City Information Service | Direttore responsabile Piero Pianigiani

Il parere di

(CIS) -- MIlano/Perugia mar. - CIS vuole riproporre la Newsletter del Corriere della Sera – dello staff di giornalisti, chiusa alle 1,30 a cura di Gianluca Mercuri

"Buongiorno, le persone che in Italia si sono ammalate di Covid-19 dall'inizio dell'epidemia si avvicinano alla soglia dei 100 mila — ieri erano 97.689, compresi morti e guariti — ma i contagi sono in frenata, con una percentuale di crescita dell'infezione scesa al 5,6% (il giorno prima era 6,9%).In Lombardia, azzarda il presidente Attilio Fontana, "dovremmo essere molto vicini o forse aver raggiunto il picco". Ma il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco raccomanda di "insistere con le rigorose misure in atto perché non siamo ancora davanti a una vera inversione di tendenza". Un monito fondamentale, come confermano le quasi 5 mila multe comminate nella sola giornata di sabato ai troppi passeggiatori italiani — alcuni perfino in fuga dalla quarantena, racconta Fiorenza Sarzanini — che hanno indotto il ministero dell'Interno ad aumentare i posti di blocco.Il dato davvero incoraggiante, come conferma a Margherita De Bac l'igienista Italo Angelillo, è dunque la diminuzione della pressione sulle terapie intensive, ma lo stesso medico campano avverte che quella che inizia oggi sarà la settimana decisiva per capire se il Sud "tiene". Intanto, tra le proteste di molti sindaci che le considerano insufficienti, il governo accelera le misure di sostegno a famiglie di reddito basso e imprese: sotto le trovate nel dettaglio. Si tratta naturalmente di provvedimenti emergenziali pensati per tranquillizzare un Paese chi si chiede quando tornerà alla normalità. Forse è meglio ragionare sul come, scrive Antonio Polito, che spiega le soluzioni possibili.In America, intanto, il virus dilaga e nella notte italiana il presidente Trump ha dovuto rinunciare all'idea di riaprire il Paese per Pasqua: le misure di contenimento sono state prorogate al 30 aprile". fine

(CIS) – Roma/Perugia, mar. - Per fronteggiare le ripercussioni, sul piano economico, della situazione di emergenza determinata dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il Governo ha adottato una serie di iniziative volte a fornire sostegno al tessuto imprenditoriale, lavorativo e produttivo del Paese, alcune delle quali hanno avuto un impatto anche su una parte della platea degli iscritti all'INPGI e la cui illustrazione è reperibile qui. Lo scrive Gianfranco Ricci in una informativa ai colleghi giornalisti e stamane anche l'Associazione Stampa Umbra. Il testo della comuncaczione il seguente: "Al fine di ampliare ed estendere il perimetro degli iscritti beneficiari di misure economiche compensative dello stato di difficoltà determinato dall'emergenza in atto, con specifico riferimento a coloro che svolgono la professione in forma autonoma, oggi il Comitato Amministratore dell'Istituto ha adottato un primo pacchetto di provvedimenti che consentono di offrire, in via straordinaria, un articolato sistema di tutele che incidono sui temi della genitorialità, della salvaguardia della liquidità, del sostegno al reddito e dell'accesso al credito. "Le iniziative adottate – dice la Presidente Marina Macelloni – costituiscono un insieme di misure che integrano i provvedimenti già adottati dal Governo e quelli che lo saranno in seguito, incidendo su diversi aspetti e mirano, quindi, a offrire – in un'ottica solidaristica – un quadro di tutele quanto più ampio possibile e comportano, sul piano finanziario, un impegno non banale, quantificabile in circa 42 milioni di euro. Naturalmente nelle prossime settimane valuteremo eventuali ulteriori misure che possano rispondere alle esigenze dei colleghi in difficolta". In particolare, sono state introdotte le seguenti iniziative: Congedi parentali; E' stata estesa anche in favore dei giornalisti iscritti alla Gestione separata la facoltà – già prevista dall'esecutivo per i lavoratori autonomi iscritti presso la Gestione separata dell'INPS – di usufruire di un numero di giornate di permesso per congedo parentale, fino ad un massimo di 15, per le quali è prevista l'erogazione di una indennità economica.  segue

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19   Decreto legge n. 19  Entra in vigore oggi 26 marzo 2020

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:

a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendolimitazioni alla possibilita' di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonche' rispetto al territorio nazionale;

d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche' risultate positive al virus;

f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a distanza;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilita' di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;

o) possibilita' di disporre o di affidare alle competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale;

p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro svolgimento di attivita' in modalita' a distanza;

q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;

r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile;

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

u) limitazione o sospensione delle attivita' commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

z) limitazione o sospensione di altre attivita' d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita';

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonche' agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o dal Ministro della salute;

ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attivita' consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita', laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate.

3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo' essere imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettivita' e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate.

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonche' rispetto al territorio nazionale;

d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche' risultate positive al virus;

f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a distanza;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilita' di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;

o) possibilita' di disporre o di affidare alle competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale;

p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche'

delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro svolgimento di attivita' in modalita' a distanza;

q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;

r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile;

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

u) limitazione o sospensione delle attivita' commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di primanecessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

z) limitazione o sospensione di altre attivita' d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita';

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonche' agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o dal Ministro della salute;

ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attivita' consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita', laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate.

3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo' essere imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettivita' e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate.

Articolo 2

Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitatafino a tale momento, in casi di estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure gia' adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.

Art. 3

Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggettocui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

Art.4

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi' la sanzione amministrativaaccessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.

3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. All'atto dell'accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazionicommesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 marzo 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli Bonafede

(CIS) Spoleto, mar. - "Da quando il terremoto ha ferito la nostra terra, celebriamo la festa di San Benedetto "in tono minore", con un velo di mestizia e tristezza, abbracciando di uno sguardo sconsolato le macerie della Basilica, delle case e degli edifici pubblici, ed esperimentiamo ogni volta sentimenti contrastanti: da una parte, la delusione, la frustrazione e la rabbia generate quotidianamente da una burocrazia che non solo non permette di dare l'avvio alla ricostruzione ma nemmeno di chiudere l'emergenza, con il rischio di rendere irreversibile la sofferenza del tessuto economico e sociale e di irrobustire prassi di veri e propri abusi, quando non anche di pratiche clientelari e corruttive; dall'altra, l'ammirazione per la tenacia della gente di montagna, fermamente attaccata alla sua terra, pronta ad affrontare privazioni e sacrifici, fiera e orgogliosa della sua storia e dei suoi monumenti. Quest'anno, poi, la precarietà e l'impotenza che tutti esperimentiamo di fronte ad un nemico subdolo e invasivo e particolarmente dannoso come il Coronavirus, con la conseguente doverosa assunzione di modalità di comportamento per contrastarne la diffusione, ci fa sentire ancora più vulnerabili e indifesi, venendo a sovrapporsi ad una situazione già fragile, che genera pericolosamente solitudine e isolamento". Inizia cosi' il messaggio che l'arcivescovo di Spoleto e Norcia Mons. Renato Boccardo ha voluto inviare ai cittadini. "Ai credenti duole particolarmente, oggi, non potersi riunire in piazza attorno all'altare per celebrare i Santi Misteri. Ma questa forzata dispersione non dice di una lontananza degli uni dagli altri, che anzi ci ritroviamo idealmente più vicini e più uniti che mai, coscienti come siamo che la condivisione della stessa umanità e la professione dell'unica fede intessono, costituiscono e continuamente rinsaldano legami indissolubili, che resistono all'usura del tempo e alle minacce della natura. segue

(CIS) – Spoleto, mar. – La lettera di Mons. Boccardo prosegue, anche con l'annuncio dei momenti di preghiera e iniziative future. «Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo» (Sal 33, 22). Le parole del salmo ci accompagnino, giorno dopo giorno, per nutrire la nostra preghiera e ricevere quella grazia che ci permette di affrontare nella fede, nella speranza e nella carità anche le situazioni più difficili e faticose. Mentre la dispersione e l'individualismo rischiano di essere uno dei frutti questo momento di autentica prova, alcune iniziative vogliono aiutarci a mantenere vivo e rinsaldare il legame di unità e comunione della nostra Chiesa diocesana. Li elenco qui di seguito, pregandovi di darne tempestiva comunicazione – scrive Boccardo - nei modi ritenuti più opportuni - alle vostre comunità, invitandole ad unirsi spiritualmente in preghiera (tutte le celebrazioni sono trasmesse in diretta sul canale Facebook della diocesi): 1. Fino al 3 aprile ogni sera alle ore 18, insieme con alcuni sacerdoti della città, celebro la Santa Messa pro populo nella cappella della SS.ma Icone del Duomo di Spoleto, raccomandando all'intercessione della Madre del Signore tutto il popolo dell'Archidiocesi.2 Domenica prossima 15 marzo, III di Quaresima, la celebrazione avrà luogo alle ore 11. 3. Ancora domenica 15 marzo alle ore 18 reciteremo insieme il Rosario davanti alla SS.ma Icone, portandovi tutte le intenzioni della nostra gente. 4. La CEI propone un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni comunità religiosa, ogni fedele a recitare in casa il Rosario meditando i misteri della luce, simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, patrono della Chiesa universale. Tutti sono invitati inoltre ad esporre una candela accesa alle finestre di casa. Questo momento di preghiera verrà trasmesso dall'altare di San Giuseppe nella chiesa di San Filippo a Spoleto." segue

(CIS) – Milano/Roma, mar. - "I punti vendita specializzati che commerciano alimenti e beni per gli animali d'affezione non sono compresi tra quelli di prima necessità, che nei comuni della zona rossa originaria, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio del 1° marzo, possono rimanere aperti. A dir poco è un errore, perché anche agli animali da compagnia, compresi quelli con particolari problemi di salute, devono essere garantiti il diritto ad un'adeguata alimentazione e il rispetto delle più elementari esigenze. Lo ha affermato l'on. Michela Vittoria Brambilla, ex ministro e presidente della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, come in una nota. Secondo Brambilla, l'offerta dei supermercati, peraltro sotto pressione per la domanda straordinaria, appare insufficiente a fronteggiare le necessità e perciò dev'essere affiancata da quella dei negozi specializzati. la Presidentte  Lega difesa animali e ambiente, Brambilla si augura che tra le disposizioni vecchie e nuove, trovi spazio il buon senso e si considerino "di prima necessità" anche i rifornimenti per gli animali che convivono con le famiglie, "già provate dall'isolamento e dal blocco di quasi tutte le attività economiche. In momenti così difficili, l'affetto di un amico a quattro zampe può essere di grande conforto".

(CIS) - Macerata mar. - "I prefetti sono stati straordinari e sono riusciti a dare una rappresentazione esatta di tutti gli aspetti che riguardano il sisma, da quelli più immediati come i lavori al palazzo della Prefettura per esempio, a quelli più strategici legati al rilancio del territorio passando ovviamente per il tema della semplificazione. E' stato molto positivo l'impatto con il Commissario. E' chiaro che questo sovrapporsi delle emergenze, sisma e coronavirus, rende questo passaggio particolare, ma Legnini ha dichiarato di volerlo utilizzare al meglio per andare a definire quella che sarà la sua strategia che consiste nell'accogliere la richiesta di un percorso di semplificazione e nel cogliere anche il cambiamento che c'è stato nell'atteggiamento del Governo in generale rispetto all'emergenze. Questa nuova consapevolezza legata a quanto sta accadendo in questi giorni, può approcciarsi molto bene non solo al coronavirus, ma anche alla ricostruzione. È infatti evidente che di fronte alle emergenze non si può operare come nel quotidiano ma servono strumenti straordinari di flessibilità che ci permettano di affrontare dinamiche complesse. Noi lo sottolineiamo e lo chiediamo da tre anni e mezzo. Il Commissario, da parte sua, ha assicurato un lavoro di affinamento dell'ordinanza, laddove è necessario farlo, rispetto all'ultimo decreto, ma anche una particolare attenzione nei rapporti con il Governo. Questi strumenti di semplificazione e, più in generale, il tema degli investimenti lanciato da Conte per un'economia che uscirà sicuramente provata da quello che sta accadendo, possono diventare un aspetto importante anche all'interno del percorso della ricostruzione in complementarietà con gli oltre sette miliardi a disposizione per il post sisma.  segue

 

 

ALTRO SERVIZIO

(CIS) – Perugia mar. - È stato approvato questa mattina in Giunta regionale, su proposta della Presidente Donatella Tesei, il "Defr", Documento di economia e finanza regionale, dell'Umbria. "Pur in uno scenario generale già complesso a livello economico, aggravato da una situazione pregressa pesante e da prospettive di ricaduta economica negative dovute anche al corona virus, si è cercato di impostare il documento con obiettivi che puntino ad una crescita economica ed occupazionale, all'efficientamento dei servizi, alla coesione sociale, senza il ricorso all'aumento della pressione fiscale, ma con una rimodulazione della spesa e della destinazione dei fondi a disposizione. Accanto a questo, si è già intrapresa un'azione di interlocuzione con il Governo nazionale al fine di avere misure in grado di arginare le già citate ripercussioni dovute all'epidemia nazionale ed internazionale".La fotografia dell'Umbria vede a livello anagrafico un indice di vecchiaia in costante aumento dal 2010, e tra i più alti d'Italia. Per ciò che concerne il livello economico la situazione registra un Pil 2018 in stagnazione contro una media italiana, e del Centro Italia, che si attesta intorno al +0,7%. In termine di esportazione la situazione non è rassicurante e registra una diminuzione nei primi 9 mesi del 2019 di 1,3% contro un'Italia che invece ha un incremento del 2,5%. Una regione confinante come le Marche, ad esempio, incassa un più 3,9%. Sulle Ricadute corona virus: a questo quadro di partenza tutt'altro che positivo, vanno aggiunti gli effetti che si registreranno a livello economico a causa del Corona virus. Effetti che andranno a colpire regioni più fragili e ad attrazione turistica estera come è l'Umbria. Per questo la Regione, con la Presidente Tesei, si è battuta fin dal primo giorno con la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di avere misure governative forti a supporto delle economie di tutte le regioni e non solo di quelle sedi di focolai. Anche la Regione, ovviamente, è pronta a fare la propria parte con la rimodulazione di 31 mln di euro di Fondi comunitari e 1,4 mln di euro nel triennio destinati a Protezione Civile in questo bilancio. Bilancio Regionale.  segue

(CIS) – Perugia mar. - Sono interessate 13 Scuole primarie e secondarie di Perugia al nuovo progetto di contrasto allo spreco alimentare promosso dalla Chiesa diocesana, attraverso la Fondazione di Carità "San Lorenzo", con il coinvolgimento di 2.600 alunni di 129 classi, protagonisti della campagna "Il cibo è un dono, non sprechiamolo", come sottolinea una nota. Si tratta del progetto "i-REXFO" (Increase in the Reduction and Recovery of Expired Food) coordinato dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia, il cui obiettivo è la riduzione dello spreco alimentare sensibilizzando le nuove generazioni con il coinvolgimento delle famiglie. Avviato di recente, il progetto terminerà il 30 giugno 2021 e la Fondazione "San Lorenzo" verificherà, insieme ai docenti, i risultati tramite incontri periodici ed uno finale al quale parteciperanno gli alunni per le valutazioni complessive. Nei plessi scolastici sono stati posizionati i contenitori di raccolta cibo e distribuito materiale informativo; il tutto fornito gratuitamente dal progetto. Perché la Fondazione di Carità "San Lorenzo", ente operativo della Caritas diocesana, è interessata a questo progetto rivolto ad alunni? «Per la "San Lorenzo" lo spreco alimentare – ha spiegato il diacono Giancarlo Pecetti, presidente della Fondazione – assume un carattere doppiamente rilevante perché, come ha detto papa Francesco all'inizio del suo pontificato, "il cibo che si butta via è come se venisse rubato dalla mensa di chi è povero, di chi ha fame". Per far fronte a questo insopportabile paradosso la nostra Fondazione ha aderito a questo importante progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma comunitario LIFE, per la riduzione dello spreco alimentare e la ridistribuzione del cibo recuperato alle persone indigenti assistite attraverso gli Empori della Solidarietà.  segue

(CIS) – Pesaro-Urbino feb. – Il polo sara' una realta'; ogni azienda aderente, investirà almeno 3000 euro per fare partire il Polo, con lo scopo di far crescere le competenze professionali del territorio; l'Itis, dalla sua, destinerà 6000 euro e metterà a disposizione i suoi laboratori che verranno riaggiornati allo scopo e utilizzati anche dalle industrie in orario anche pomeridiano. Allo stesso modo verranno progettati percorsi scolastici all'interno dell'industrie, mettendo gli studenti a contatto con le tecnologie all'avanguardia del mondo del lavoro. Lo scopo del Polo, infatti, è quello di creare dei laboratori diffusi su tutta la Provincia e una rete di formazione che risponda alle esigenze delle aziende e dei lavoratori: percorsi che prevedano un'integrazione tra scuola e industrie negli anni scolastici, nel periodo post diploma, ma che siano anche significativi per la riqualificazione dei lavoratori specializzati delle aziende o per la riconversione lavorativa anche di persone adulte escluse dal mondo del lavoro. Come prima azione concreta l'assemblea ha deciso di far partire nei prossimi mesi un percorso di apprendistato duale post diploma con una parte formativa a scuola e un inserimento in azienda già con un prima forma contrattuale. Dal prossimo anno l'apprendistato duale verrà adottato anche per alcuni ragazzi di IV. Nell'aula magna del'Itis erano presenti tra gli altri Paolo Cioppi , responsabile dei rapporti con la scuola di Confindustria Marche Nord, Vincenzo Paoletti , presidente dell'Its Fabriano, Alberto Renzulli dell'Università "Carlo Bo" di Urbino, la dirigente del Mattei Silvia Gelardi e i due professori che hanno elaborato lo Statuto del Polo: Paolo Righi e Simone Scardacchi. fonte com abstract 

<< Inizio < Prec. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Succ. > Fine >>
Pagina 19 di 39

camera
Social Forum

Facebook_suiciditwitter_iconyoutube6349214

Questo sito utilizza i cookies per migliore la tua esperienza di navigazione. I Cookies utilizzati sono limitati alle operazioni essenziali del sito. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information