City Information Service | Direttore responsabile Piero Pianigiani

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(CIS) – Magione Apr. - – E' stato pubblicato il bando della XXII edizione del Premio nazionale Vittoria Aganoor Pompilj riservato a pubblicazioni di carteggi e corrispondenze e a componimenti in forma di lettera organizzato dal Comune di Magione. La cerimonia di premiazione si terrà a Monte del lago, Magione, domenica 6 settembre nell'ambito del Festival delle corrispondenze. La prima sezione del premio è riservata alle case editrici che possono partecipare con pubblicazioni di carteggi e/o corrispondenze epistolari di figure rappresentative, in ambito culturale, della società italiana. I carteggi e/o gli epistolari devono essere trascritti e curati seguendo rigorosi criteri filologici dichiarati dal curatore. Le opere devono essere state stampate nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando (2018-2020). La seconda sezione, la cui partecipazione è libera e gratuita, è riservata a componimenti in forma di lettera su tema scelto annualmente dal comitato organizzatore. Tema della XXII edizione è "il conforto" ispirato alla frase: "Le tue parole mi giunsero come carezze..." tratta dal volume Vittoria Aganoor, Lettere d'amicizia a Marina Sprea Baroni Semitecolo (1881-1909), a cura di Ornella Pittarello. "Questa edizione del premio – hanno affermato gli organizzatori – giunge in un momento molto particolare della nostra nazione. Non possiamo ignorarlo e sicuramente inciderà in maniera profonda sia su questa edizione del premio sia su quello che sarà il suo futuro. La scelta del tema è stata precedente alla situazione che ci ha visto modificare profondamente il nostro stile di vita in conseguenza dell'epidemia da coronavirus ma crediamo che possa essere l'occasione per molti di raccontare ciò in cui hanno trovato conforto in questi lunghi giorni in casa". "La scrittura epistolare come balsamo dell'anima – ha commentato l'assessore alla cultura del Comune di Magione, Vanni Ruggeri –, il potere delle lettere di donarci una vita più grande, nello spazio, ma soprattutto nel tempo, la fiducia intrinseca nel tramite silenzioso della parola scritta, pensata, cercata "per" l'altro: il premio letterario Vittoria Aganoor Pompilj rinnova ogni anno l'arte perduta di scrivere lettere, non mancando di confrontarsi col presente, ma anzi fornendone sempre stimolo e "pretesto" di pacata riflessione. La sua vitalità si conferma costantemente per la crescente attenzione da parte del mondo dell'editoria, del pubblico di lettori e scrittori, accademici e ricercatori: una storia lunga oltre un ventennio che traguarda quest'anno anche un importante passaggio di consegne all'interno delle rispettive giurie e non può che ben augurare al successo di un format che, insieme all'omonimo Festival, ha fatto di Monte del Lago il "paese delle corrispondenze". segue

(CIS) – Perugia apr. - Il Piano prevede che, nel caso in cui un paziente ospitato in una residenza sanitaria protetta (RSP) o in una struttura residenziale protetta presentasse febbre, tosse, dispnea, cefalea e mialgie, dovrà essere immediatamente trattato come paziente sospetto COVID positivo. Il responsabile sanitario della struttura – prosegue ancora la nota - dovrà contattare il Servizio Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente, che provvederà a programmare i necessari test diagnostici di conferma. Si dovrà garantire l'isolamento dell'ospite e provvedere ad una riorganizzazione interna del personale infermieristico e OSS in turno, individuando per ciascun turno 1 solo infermiere e 1 solo OSS a cui dare il compito di assistere il malato, dopo averli dotati di dispositivi di protezione individuale. Nel caso di negatività dei test diagnostici l'ospite può essere reintrodotto in comunità, mentre nel caso di positività l'ISP adotta i provvedimenti per la gestione dei contatti e per la ricerca del COVID-19 nella Comunità e negli operatori, valutando in primis le condizioni cliniche del paziente. Nel caso di condizioni che richiedano ricovero ospedaliero, l'ISP si contatta il 118 che provvede al trasferimento del paziente, oppure nel caso di stabilità delle condizioni, valuta la praticabilità e la sicurezza di un isolamento del paziente all'interno della residenza. Nel caso si renda impossibile l'isolamento, il caso positivo dovrà essere trasferito presso una "Struttura COVID a bassa intensità", ovvero "in strutture – ha spiegato il dottor Faronato - presenti nel territorio regionale, già idonee dal punto di vista strutturale, in grado di accogliere soggetti con ridotta autosufficienza, con la dotazione di personale infermieristico e di assistenza". Il Piano regionale – come ha sottolineato Paola Casucci – prevede anche "una ricerca attiva sul territorio di soggetti in condizioni di fragilità che abbiano impossibilità o difficoltà di segnalare la propria condizione di bisogno". Tra questi gli anziani che vivono da soli, le persone in situazione nota di povertà estrema o degrado sociale, con pregresse situazioni di disagio psichico, minori soli per ricovero dei famigliari. segue

(CIS) – Foligno, apr. – L 'ITT Leonardo da Vinci di Foligno partecipa al flash mob poetico #RingraziareVoglio. Anche in questi tempi di emergenza è importante per la scuola continuare ad alimentare uno spazio di comunità ed accrescere nei propri studenti un senso di appartenenza. Proprio con questo spirito l'ITT L. da Vinci di Foligno ha accettato di partecipare al flash mob poetico lanciato da Parole O_stili #RingraziareVoglio, un flash mob che trova ispirazione da quello splendido inno alla vita che è la Poesia dei doni di Jorge Luis Borges. La scuola di Foligno ha deciso di riunirsi virtualmente per scegliere parole di ringraziamento e di positività domani, giovedì 2 aprile, con il primo flash mob poetico aperto a tutti (non solo agli insegnanti): "Ringraziare Voglio - Con parole e stile che raccontano chi sono". Docenti, studenti, personale scolastico dedicheranno un verso a qualcosa o qualcuno con l'hashtag #RingraziareVoglio che pubblicheranno sui propri profili social. Alcuni docenti parteciperanno con le loro classi e, attraverso bacheche virtuali, scriveranno il loro pensiero di ringraziamenti che verrà divulgato in rete attraverso il canale you tube. "L'idea è condividere pensieri positivi e di speranza attraverso la costruzione di una poesia collettiva volutamente incompleta perché sempre aperta a tutti i contributi." ha commentato la Fabiana Cruciani la docente che coordina le attività di didattica a distanza che la scuola ha prontamente messo in campo sin dai primi giorni dell'emergenza e la formazione dei docenti neoassunti dell'Ambito 3 di Foligno. La scuola utilizza piattaforme e classi virtuali in maniera sistematica da tre anni e, grazie a questa competenza, ha saputo rispondere con prontezza alle esigenze di una didattica a distanza: l'unica didattica praticabile in questo lungo periodo in cui gli studenti sono lontani fisicamente dalle loro aule ma non dalla scuola e da quell'essere comunque comunità.  segue

(CIS) - Shangai apr. - La Cina riapre, la produzione riprende a pieno ritmo, in particolare lo stabilimento Tesla; infatti, la costruzione della Gigafactory Shangai procede spedita. Non solo, ma la produzione di Model 3 sembra essere passata da 2 mila a ben 3 mila esemplari alla settimana. L''Italia ancora chiusa, con fabbriche ferme per il Coronavirus che, ancora interessa migliaia di contagi e di morti, e' di fatto ferma anche nell'economia e in questo settore. Si prevede una riapertura graduale dopo Pasqua o forse a maggio, sempre con caratteristiche comportamentali pressoche' identiche a quelle attuali. Quindi nelle fabbriche, come avviene ora in quelle aperte (producono per lo piu' materiali o per la sanita' o alimentazione -ndr-), si dovranno indossare mascherine e tenere distanze di sicurezza. Negli Stati Uniti, la Tesla Factory di Fremont e la Gigafactory New York si sono fermate (il Presidente Trump ha disposto che producano respiratori poiche' l'OMS vede negli USA il prossimo centro del virus), in Cina dopo il Coronavirus, si riprende la vita anche per quanto riguarda la produzione auto, sempre piu' elettrico. Il sito Tesmanian, ricorda gli ambiziosi piani di Tesla per la sua fabbrica cinese: raggiungere un tasso di produzione annuale di 150.000 veicoli. In Italia invece molte vetture di marchi diversi, sono invendute, tanto che i concessionari offrono sconti grazie anche alle super-rottamazioni. abstract fonte Teslanews

(CIS) - Perugia mar. - "Si tratta di un'azione oggi più che mai necessaria" ha dichiarato il Rettore Oliviero "La nostra Università è costituita da straordinarie professionalità che stanno dando prova di generosa dedizione a tutela del benessere di tutti. I medici e il personale sanitario meritano un sentimento di vicinanza e gratitudine per il loro impegno in questi giorni difficili di cui dovremo ricordarci in futuro". Il Comitato è così composto: Dott.ssa Paola Casucci, Regione Umbria (Coordinatore); Prof.ssa Antonella Mencacci, Università degli Studi di Perugia - Direttore della Scuola di Specializzazione in Microbiologia; Prof.ssa Daniela Francisci, Università degli Studi di Perugia - Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali; Prof. Edoardo De Robertis, Università degli Studi di Perugia - Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva e del Dolore; Prof. Fabrizio Stracci, Università degli Studi di Perugia - Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva; Prof. Paolo Puccetti, Università degli Studi di Perugia - Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Coordinatore scientifico della Sezione di Farmacologia; Prof.ssa Cecilia Becattini, Università degli Studi di Perugia - Ordinario di Medicina interna nel Dipartimento di Medicina. "Anche e soprattutto in questa fase emergenziale – ha affermato la Presidente Tesei – si fa sempre più concreta la collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia. Stiamo attraversando una fase delicata dove è necessario che tutte le istituzioni mettano in campo le loro forze, conoscenze e professionalità, riuscendo a fare squadra, per creare un fronte in grado di superare gli ostacoli da affrontare". astract fonte com

(CIS) -- MIlano/Perugia mar. - CIS vuole riproporre la Newsletter del Corriere della Sera – dello staff di giornalisti, chiusa alle 1,30 a cura di Gianluca Mercuri

"Buongiorno, le persone che in Italia si sono ammalate di Covid-19 dall'inizio dell'epidemia si avvicinano alla soglia dei 100 mila — ieri erano 97.689, compresi morti e guariti — ma i contagi sono in frenata, con una percentuale di crescita dell'infezione scesa al 5,6% (il giorno prima era 6,9%).In Lombardia, azzarda il presidente Attilio Fontana, "dovremmo essere molto vicini o forse aver raggiunto il picco". Ma il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco raccomanda di "insistere con le rigorose misure in atto perché non siamo ancora davanti a una vera inversione di tendenza". Un monito fondamentale, come confermano le quasi 5 mila multe comminate nella sola giornata di sabato ai troppi passeggiatori italiani — alcuni perfino in fuga dalla quarantena, racconta Fiorenza Sarzanini — che hanno indotto il ministero dell'Interno ad aumentare i posti di blocco.Il dato davvero incoraggiante, come conferma a Margherita De Bac l'igienista Italo Angelillo, è dunque la diminuzione della pressione sulle terapie intensive, ma lo stesso medico campano avverte che quella che inizia oggi sarà la settimana decisiva per capire se il Sud "tiene". Intanto, tra le proteste di molti sindaci che le considerano insufficienti, il governo accelera le misure di sostegno a famiglie di reddito basso e imprese: sotto le trovate nel dettaglio. Si tratta naturalmente di provvedimenti emergenziali pensati per tranquillizzare un Paese chi si chiede quando tornerà alla normalità. Forse è meglio ragionare sul come, scrive Antonio Polito, che spiega le soluzioni possibili.In America, intanto, il virus dilaga e nella notte italiana il presidente Trump ha dovuto rinunciare all'idea di riaprire il Paese per Pasqua: le misure di contenimento sono state prorogate al 30 aprile". fine

(CIS) – Roma/Perugia, mar. - Per fronteggiare le ripercussioni, sul piano economico, della situazione di emergenza determinata dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il Governo ha adottato una serie di iniziative volte a fornire sostegno al tessuto imprenditoriale, lavorativo e produttivo del Paese, alcune delle quali hanno avuto un impatto anche su una parte della platea degli iscritti all'INPGI e la cui illustrazione è reperibile qui. Lo scrive Gianfranco Ricci in una informativa ai colleghi giornalisti e stamane anche l'Associazione Stampa Umbra. Il testo della comuncaczione il seguente: "Al fine di ampliare ed estendere il perimetro degli iscritti beneficiari di misure economiche compensative dello stato di difficoltà determinato dall'emergenza in atto, con specifico riferimento a coloro che svolgono la professione in forma autonoma, oggi il Comitato Amministratore dell'Istituto ha adottato un primo pacchetto di provvedimenti che consentono di offrire, in via straordinaria, un articolato sistema di tutele che incidono sui temi della genitorialità, della salvaguardia della liquidità, del sostegno al reddito e dell'accesso al credito. "Le iniziative adottate – dice la Presidente Marina Macelloni – costituiscono un insieme di misure che integrano i provvedimenti già adottati dal Governo e quelli che lo saranno in seguito, incidendo su diversi aspetti e mirano, quindi, a offrire – in un'ottica solidaristica – un quadro di tutele quanto più ampio possibile e comportano, sul piano finanziario, un impegno non banale, quantificabile in circa 42 milioni di euro. Naturalmente nelle prossime settimane valuteremo eventuali ulteriori misure che possano rispondere alle esigenze dei colleghi in difficolta". In particolare, sono state introdotte le seguenti iniziative: Congedi parentali; E' stata estesa anche in favore dei giornalisti iscritti alla Gestione separata la facoltà – già prevista dall'esecutivo per i lavoratori autonomi iscritti presso la Gestione separata dell'INPS – di usufruire di un numero di giornate di permesso per congedo parentale, fino ad un massimo di 15, per le quali è prevista l'erogazione di una indennità economica.  segue

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19   Decreto legge n. 19  Entra in vigore oggi 26 marzo 2020

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:

a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendolimitazioni alla possibilita' di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonche' rispetto al territorio nazionale;

d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche' risultate positive al virus;

f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a distanza;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilita' di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;

o) possibilita' di disporre o di affidare alle competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale;

p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro svolgimento di attivita' in modalita' a distanza;

q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;

r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile;

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

u) limitazione o sospensione delle attivita' commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

z) limitazione o sospensione di altre attivita' d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita';

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonche' agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o dal Ministro della salute;

ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attivita' consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita', laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate.

3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo' essere imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettivita' e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate.

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonche' rispetto al territorio nazionale;

d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche' risultate positive al virus;

f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a distanza;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilita' di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;

o) possibilita' di disporre o di affidare alle competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale;

p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche'

delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro svolgimento di attivita' in modalita' a distanza;

q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;

r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile;

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

u) limitazione o sospensione delle attivita' commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di primanecessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

z) limitazione o sospensione di altre attivita' d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita';

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonche' agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o dal Ministro della salute;

ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attivita' consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita', laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate.

3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo' essere imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettivita' e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate.

Articolo 2

Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitatafino a tale momento, in casi di estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure gia' adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.

Art. 3

Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggettocui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

Art.4

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi' la sanzione amministrativaaccessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.

3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. All'atto dell'accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazionicommesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 marzo 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli Bonafede

(CIS) Spoleto, mar. - "Da quando il terremoto ha ferito la nostra terra, celebriamo la festa di San Benedetto "in tono minore", con un velo di mestizia e tristezza, abbracciando di uno sguardo sconsolato le macerie della Basilica, delle case e degli edifici pubblici, ed esperimentiamo ogni volta sentimenti contrastanti: da una parte, la delusione, la frustrazione e la rabbia generate quotidianamente da una burocrazia che non solo non permette di dare l'avvio alla ricostruzione ma nemmeno di chiudere l'emergenza, con il rischio di rendere irreversibile la sofferenza del tessuto economico e sociale e di irrobustire prassi di veri e propri abusi, quando non anche di pratiche clientelari e corruttive; dall'altra, l'ammirazione per la tenacia della gente di montagna, fermamente attaccata alla sua terra, pronta ad affrontare privazioni e sacrifici, fiera e orgogliosa della sua storia e dei suoi monumenti. Quest'anno, poi, la precarietà e l'impotenza che tutti esperimentiamo di fronte ad un nemico subdolo e invasivo e particolarmente dannoso come il Coronavirus, con la conseguente doverosa assunzione di modalità di comportamento per contrastarne la diffusione, ci fa sentire ancora più vulnerabili e indifesi, venendo a sovrapporsi ad una situazione già fragile, che genera pericolosamente solitudine e isolamento". Inizia cosi' il messaggio che l'arcivescovo di Spoleto e Norcia Mons. Renato Boccardo ha voluto inviare ai cittadini. "Ai credenti duole particolarmente, oggi, non potersi riunire in piazza attorno all'altare per celebrare i Santi Misteri. Ma questa forzata dispersione non dice di una lontananza degli uni dagli altri, che anzi ci ritroviamo idealmente più vicini e più uniti che mai, coscienti come siamo che la condivisione della stessa umanità e la professione dell'unica fede intessono, costituiscono e continuamente rinsaldano legami indissolubili, che resistono all'usura del tempo e alle minacce della natura. segue

(CIS) – Spoleto, mar. – La lettera di Mons. Boccardo prosegue, anche con l'annuncio dei momenti di preghiera e iniziative future. «Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo» (Sal 33, 22). Le parole del salmo ci accompagnino, giorno dopo giorno, per nutrire la nostra preghiera e ricevere quella grazia che ci permette di affrontare nella fede, nella speranza e nella carità anche le situazioni più difficili e faticose. Mentre la dispersione e l'individualismo rischiano di essere uno dei frutti questo momento di autentica prova, alcune iniziative vogliono aiutarci a mantenere vivo e rinsaldare il legame di unità e comunione della nostra Chiesa diocesana. Li elenco qui di seguito, pregandovi di darne tempestiva comunicazione – scrive Boccardo - nei modi ritenuti più opportuni - alle vostre comunità, invitandole ad unirsi spiritualmente in preghiera (tutte le celebrazioni sono trasmesse in diretta sul canale Facebook della diocesi): 1. Fino al 3 aprile ogni sera alle ore 18, insieme con alcuni sacerdoti della città, celebro la Santa Messa pro populo nella cappella della SS.ma Icone del Duomo di Spoleto, raccomandando all'intercessione della Madre del Signore tutto il popolo dell'Archidiocesi.2 Domenica prossima 15 marzo, III di Quaresima, la celebrazione avrà luogo alle ore 11. 3. Ancora domenica 15 marzo alle ore 18 reciteremo insieme il Rosario davanti alla SS.ma Icone, portandovi tutte le intenzioni della nostra gente. 4. La CEI propone un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni comunità religiosa, ogni fedele a recitare in casa il Rosario meditando i misteri della luce, simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, patrono della Chiesa universale. Tutti sono invitati inoltre ad esporre una candela accesa alle finestre di casa. Questo momento di preghiera verrà trasmesso dall'altare di San Giuseppe nella chiesa di San Filippo a Spoleto." segue

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