Un atto snello, in dieci articoli, con cui la Giunta regionale persegue lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, preservando, allo stesso tempo, i caratteri identitari del proprio territorio. In particolare, l'articolo 4 disciplina una sostanziale evoluzione in materia di impianti fotovoltaici che insistono su terreni agricoli, introducendo il concetto di potenzialità fotovoltaica dell'appezzamento di terreno su cui si propone l'installazione, intesa quale superficie massima utilizzabile per l'ubicazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Vengono individuate tre fattispecie e, quindi, tre diversi limiti percentuali di occupazione del suolo. Si porta al 5% (attualmente è il 10%) la potenzialità fotovoltaica dell'appezzamento, cioè il limite massimo di superficie occupabile dagli impianti fotovoltaici su aree agricole, specificando che si applica al caso di installazioni che non consentono il contestuale effettivo sfruttamento agricolo o pastorale, mentre si stabilisce che nel caso di agrivoltaico, la potenzialità fotovoltaica è pari al 20%. Nel caso, invece, di associazioni dedicate all'autoconsumo collettivo o alla realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili, si autorizza l'occupazione dell'intera superficie agricola. abstract fonte com