Le modifiche più rilevanti riguardano: nuove definizioni relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria e agli interventi di ristrutturazione edilizia. Due le novità più rilevanti: la possibilità di considerare interventi di manutenzione straordinaria anche quelli che comportano mutamenti delle destinazioni d'uso, qualora non ne conseguano mutamenti urbanisticamente rilevanti e sempre che il passaggio a diversa categoria funzionale non comporti aumento del carico urbanistico. Prevista la possibilità di far rientrare in questa categoria anche la modifica dei prospetti, qualora necessaria per mantenere o acquisire l'agibilità di un edificio legittimamente realizzato"."Viene anche introdotta la possibilità di realizzare recinzioni a protezione delle colture agricole, delle attività zootecniche e degli edifici – ha proseguito l'assessore Melasecche -. Viene poi introdotta la definizione di 'stato legittimo dell'immobile', tale definizione risulta quanto mai opportuna per chiarire nell'ambito delle verifiche e per perseguire gli abusi. Stato legittimo dell'immobile è quello stabilito dal titolo abitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ne ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio. In sostanza, anche attraverso altri interventi, viene allargata la possibilità di dichiarare la legittimità dell'immobile. Altra modifica riguarda l'introduzione di un articolo specifico dedicato alle intolleranze costruttive. In particolare si ribadisce il precedente valore del 2 per cento rispetto alle misure indicate nel titolo edilizio entro il quale non ha luogo la violazione edilizia. Viene specificato che costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche dimensionali di minima entità". Fonte com abstract