Martedì 25 Febbraio 2020 14:05

Superamento barriere architettoniche: Melasecche (Umbria) norme per edifici e accessibilita'/viabilita'

(CIS) – Perugia feb. – L'assessore Melasecche ha sottolineato che "la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio '96, n. 503, rappresentano un primo passo verso il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche anche se spesso la loro attuazione risulta ancora oggi di difficile o incompleta applicazione. L'attenzione dell'Amministrazione regionale – ha concluso l'assessore Melasecche - sarà sempre altissima su questo tema, ed in particolare ci impegneremo con tutte le nostre forze affinchè il canale dei finanziamenti statali a favore della L. 13/1989 resti sempre attivo anche nei prossimi anni". Con la legge del 1989 sono state introdotte tre condizioni che devono essere rispettate sia negli edifici privati che in quelli pubblici: l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, sono previsti contributi a fondo perduto, che spiega la nota - comunque non coprono il 100% della spesa sostenuta. Hanno diritto al contributo: I disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti; coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente; i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari ed i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone diversamente abili. La domanda di contributo può essere presentata dalla persona diversamente abile oppure dall'esercente, la potestà o la tutela sul soggetto avente diritto al contributo. La domanda va redatta su un modulo apposito e presentata al Sindaco del Comune in cui è situato l'immobile dove si intendono eseguire i lavori. I lavori devono essere eseguiti sempre dopo la presentazione della domanda di contributo al Comune. segue

L'esecuzione preventiva dei lavori rispetto alla presentazione della domanda fa decadere il diritto al finanziamento. I cittadini possono presentare la domanda al Comune ove è situato l'immobile in qualsiasi momento, ed alla scadenza del 1^ marzo di ogni anno, il Comune redige la graduatoria comunale entro i successivi 30 giorni ed invia il documento all'Ufficio regionale competente. Il documento riassume lo stato di attuazione della L. 13/89 ed il Comune vi riporta tutti i cittadini che hanno presentato domanda e l'equivalente fabbisogno economico complessivo. La Regione determina in base alle domande, il fabbisogno regionale. La Giunta Regionale approva il fabbisogno complessivo ed invia la richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente per l'assegnazione dei contributi necessari a ricoprire il fabbisogno regionale. Le domande non soddisfatte nell'anno in corso per insufficienza di fondi, restano comunque valide per gli anni successivi. Al momento della comunicazione di assegnazione del contributo alle persone aventi diritto, i Comuni fissano il termine, non inferiore a 6 mesi, entro cui il beneficiario del contributo deve presentare le fatture quietanzate dei lavori eseguiti. Il termine può essere prorogato, previa presentazione, in carta semplice, delle istanze motivate del beneficiario. fonte com  

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