Nel respingere il ricorso i giudici del Tar affermarono tra l'altro che "la coalizione vincitrice collegata alla presidente Marini ha conseguito più del 40 per cento dei voti espressi dal corpo elettorale, così raggiungendo un numero di voti costituente una soglia minima idonea a dimostrare, quanto meno, un sufficiente grado di rappresentatività dell'organo elettivo, e dunque l'attribuzione, non irragionevole o sproporzionata, del premio in seggi, tale da consegnare la maggioranza assoluta dei seggi stessi. "Ora il Tribunale di Perugia, accogliendo le motivazioni del prof. Massimo Luciani e dell'avv. Paola Manuali che rappresentano in giudizio la Regione Umbria – sottolineano Marini e Bartolini - ha ribadito per l'ennesima volta la legittimità della legge elettorale, affermando che i principi, "apparentemente in contrasto" contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale del 2014, valgono per il sistema elettorale delle politiche e per la forma di governo parlamentare nazionale". "Invece – sostiene il Giudice del Tribunale civile di Perugia - il sistema elettorale regionale deve essere coerente con la previsione dell'elezione diretta del Presidente della Giunta e quindi con la diversa forma di governo prevista per le Regioni che richiede la garanzia della formazione di stabili maggioranze consiliari e di corrispondenti governi regionali. Speriamo che l'ennesima pronuncia della magistratura, che in pratica ribadisce l'assoluta regolarità della vittoria elettorale conseguita dal centrosinistra, metta la parola fine a questa vicenda - hanno concluso Marini e Bartolini -, che certamente non ha appassionato gli umbri che si sono espressi chiaramente con il loro voto nel 2015". Fonte com